mercoledì 29 agosto 2012

Circeo respinto il ricorso della Monaco per il porto

L’epilogo della battaglia legale per la realizzazione del nuovo porto Ricorso impossibile Il Consiglio di Stato respinge le istanze della «Monaco» I M P RO C E D I B I L E il ricorso della «Monaco» al Consiglio di Stato, ieri l’udienza. Il giudice ha stabilito che, con il ritiro della concessione da parte del Comune di San Felice Circeo, è ormai cessato il motivo del contendere. Si è svolta nella giornata di ieri l’udienza davanti al Consiglio di Stato a seguito del ricorso che la società «Monaco» aveva presentato, chiedendo la riforma dell’ordinanza cautelare resa dal Tar del Lazio in Camera di Consiglio il 21 giugno. Un esito prevedibile, quello dell’udienza di ieri, come si può capire dalle dichiarazioni rilasciate nella giornata di lunedì dal Vicesindaco di San Felice Circeo, Egidio Calisi. «Venerdì 24 agosto – ave - va spiegato Calisi – abbiamo depositato agli atti il ritiro della concessione demaniale della società Monaco. La decisione – ha puntualizzato – è stata presa dopo aver vagliato con attenzione non solo l’iter procedurale che era stato seguito, ma esaminando anche i vari pareri e soprattutto avendo constatato il cambiamento dello stato dei luoghi e avendo preso in considerazione il fatto che la creazione di un nuovo punto di ormeggio avrebbe determinato il divieto di balneazione per quattrocento metri lineari. Adesso – ave - va poi ipotizzato in merito al l’udienza al Consiglio di Stato –, se ragioniamo per analogia con quanto deciso dal Tar in un altro episodio sempre inerente una vecchia concessione della Monaco poi ritirata in autotutela, il giudice dovrebbe prendere semplicemente atto della cessazione del motivo del contendere». E così è stato. Il ritiro della concessione, comunque, si basa su questioni prettamente tecniche e su alcune anomalie che sono state riscontrate. Tra queste, in primis, la stessa procedura seguita. Quando la Monaco ottenne la seconda concessione, ossia nel 2011, non fu rispettato il criterio della pubblica evidenza, per cui fu di fatto impedito a chiunque di presentare delle potenziali domande concorrenti. Oltre a questo, il mancato rispetto dell’articolo 5 del Pua, che prevede la realizzazione di opere di pubblico servizio, e l’assenza di diversi pareri, tra cui la Valutazione d’impatto ambientale e quella del Genio civile per le opere marittime. Federico Domenichelli Latina Oggi 29 agosto 2012

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